Pianificazione economico-finanziaria e definizione delle regole del Sistema Sanitario piemontese in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti con decorrenza dall'esercizio 2015.



Visto il Programma Operativo 2013-2015 che, all'Azione 14.4.2 "Riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione dell'assistenza territoriale per anziani", nel punto in cui vengono specificati gli indicatori di risultato dettaglia quanto segue: Raggiungimento dello standard di 1,7 per 100 anziani non autosufficienti ospiti in RSA entro il 31.12.2015;

considerata la sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 3/2012 dove viene ribadito che: "… Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario sia svolta nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni";

richiamata la D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 che, nel definire il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti, rivede la normativa esistente nell'ottica di migliorare la flessibilità del servizio, semplificare il contesto normativo e predisporre le basi per garantire la sostenibilità economica di uno dei servizi cardine del sistema integrato dei servizi socio-sanitari e stabilisce, tra l'altro:

·       i requisiti gestionali e strutturali per il nuovo modello assistenziale integrato e per i Nuclei Alzheimer Temporanei e centri semiresidenziali;

·       le linee guida per la famiglia, il volontariato, la tutela dei diritti degli utenti e per il regolamento di struttura socio-sanitaria per persone anziane non autosufficienti in regime di accreditamento;


·       la regolamentazione relativa all'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) richiamando quanto stabilito dalla D.G.R. n. 42-8390 del 10 marzo 2008 e s.m.i.;

·       la revoca dei seguenti provvedimenti: D.G.R. n. 41-42433 del 9 gennaio 1995; D.G.R. n. 37-29527 del 1° marzo 2000; D.G.R. n. 46-9275 del 05 maggio 2003; D.G.R. n. 2-3520 del 31 luglio 2006; D.G.R. n. 39-9365 del 1° agosto 2008; D.G.R. n. 38-11189 del 6 aprile 2009; D.G.R. n. 64-13649 del 22 marzo 2010;

·       la revoca tutte le disposizioni inerenti i requisiti strutturali per le Residenze Assistenziali Flessibili (R.A.F.), le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), i Centri Diurni Integrati inseriti in un presidio sociosanitario (C.D.I.), i Centri Diurni Integrati Autonomi (C.D.I.A.), contenute nei seguenti provvedimenti: D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992; D.G.R. n. 129-10470 del 09.07.1996; D.G.R.   n. 39-29311 del 07.02.2000;

richiamata la D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013 che approva il piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R.         n. 45-4248 del 30 luglio 2012, piano che riporta l'indicazione delle tariffe complessive per le fasce assistenziali previste dalla citata D.G.R. del 2012, nonché la ripartizione tra quota a carico del SSR (quota sanitaria) e quota a carico dell'utente o integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali (quota utente/comune);

richiamati inoltre i seguenti provvedimenti regionali:

·       D.G.R. n. 14-5999 del 25 giugno 2013 "Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente in ottemperanza all'ordinanza del TAR Piemonte n. 141/2013", che, sulla base di quanto disposto dal TAR, rivede la regolamentazione relativa all'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) disposta dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 predisponendo un nuovo modello di valutazione dell'utente e approva la consistenza del budget regionale per l'anno 2013 in € 265.000.000, che trovano copertura nel fondo indistinto delle ASL per l’anno 2013;

·       D.G.R. n. 16-6690 del 19 novembre 2013 “Ripartizione alle ASL del budget previsto dalle DD.G.R.   n. 14-5999 del 25/06/2013 e n. 85-6287 del 2/08/2013 per le prestazioni residenziali per anziani non autosufficienti e definizione degli obiettivi tendenziali di servizio per gli anni 2013 -2014" che approva, tra l'altro, la ripartizione del budget di 265 milioni di euro per ASL per il 2013 e per il 2014;

considerata la sentenza del Consiglio di Stato n. 00604/2015, rispetto alla quale si sottolineano i seguenti principi:

·       non si può sostenere che tutte le persone non autosufficienti abbiano diritto ad accedere ai servizi residenziali, perché l'inserimento in strutture residenziali di soggetti non autosufficienti in grado di essere efficacemente assistiti in strutture semiresidenziali o a domicilio risulterebbe una misura del tutto inappropriata, oltre che eccessivamente costosa e di fatto inapplicabile per l'enorme dilatazione del numero di posti letto che comporterebbe;

·       l'UVG svolge un ruolo chiave di orientamento della persona a esito della valutazione multidimensionale. Infatti, il sistema previsto dalla delibera regionale del 25 giugno 2013, se da un lato prevede una valutazione e un'attribuzione di punteggio per verificare che la persona anziana sia effettivamente non autosufficiente e per regolare l'accesso alle strutture residenziali sulla base degli effettivi bisogni sanitari e sociali dei richiedenti, dall'altro assicura la presa in carico di tutti gli anziani non autosufficienti attraverso progetti alternativi semiresidenziali e domiciliari;

·       le liste di attesa, così come strutturate, consentono una efficace gestione degli accessi rispetto alle quali non si riscontrano elementi di irragionevolezza e di violazione dei LEA, né rispetto ai casi urgenti né rispetto ai casi differibili;

dato Atto che le Aziende rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R., devono assicurare il rispetto dei restanti obiettivi di razionalizzazione della spesa richiamati dal PO 2013-2015 e da successivi atti regionali vigenti, al fine di conseguire un risultato di sostanziale pareggio dei bilanci d'esercizio anche con riferimento ai principi contenuti nella Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recante "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" e la legge n. 243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio, con particolare riferimento all'art. 9;

Considerata la necessità di adottare interventi che consentano di adeguare la dotazione regionale di posti di residenzialità per persone non autosufficienti all'indice di 1,7 posti ogni 100 anziani over 65 anni, in attuazione al sopra richiamato Programma Operativo;

ritenuto necessario adeguare il sistema della residenzialità per la non autosufficienza ai nuovi bisogni delle persone, introducendo il concetto della libertà di scelta da parte della persona e della sua famiglia del setting di assistenza, potendo in particolare valutare l'opzione di rimanere al proprio domicilio, con garanzia di pari livello di assistenza attraverso l'erogazione di pacchetti di prestazioni;

ritenuto pertanto di disporre di risorse aggiuntive per adeguare la dotazione regionale, al 31-12-2014 posizionata a 1,6 posti ogni 100 anziani over 65 anni, assumendo comunque come limite invalicabile di spesa a carico del SSR l'importo complessivo di 280 milioni di euro, coerente agli obiettivi di spesa indicati per l'esercizio 2015 dalla Regione in sede di definizione del PO 2013-2015;

ritenuto che il riparto delle risorse alle ASL sarà effettuato con successivo provvedimento della competente Direzione Regionale Sanità, in applicazione dei criteri già definiti per ogni misura dalla D.G.R. n. 16-6690 del 19 novembre 2013, tenuto conto delle rendicontazioni finali relativi all'anno 2014;

ribadita l'opportunità di mantenere il ruolo della UVG, già introdotta con la sopra richiamata D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012, ritenendo la valutazione multidimensionale del bisogno elemento strategico per garantire un accesso appropriato ai servizi e il Progetto Individuale un elemento di garanzia di una presa in carico rispondente agli effettivi bisogni della persona, anche al domicilio;

valutata la necessità di mantenere, per assicurare il rispetto di "sostanziale pareggio dei bilanci d'esercizio degli Enti del SSR", le liste di attesa, governate dalle ASL sulla base della priorità rilevata in sede di valutazione multidimensionale del bisogno dalla UVG, quale elemento di garanzia rispetto al "limite invalicabile della spesa",

preso atto che il fenomeno delle liste d'attesa è presente in tutti gli Stati dove insiste un sistema sanitario universalistico e che offra un livello di assistenza avanzato e che non esistono soluzioni semplici e univoche, ma vanno poste in essere azioni complesse e articolate, considerando in particolare la promozione del principio di appropriatezza nelle sue due dimensioni clinica e organizzativa, e che la soluzione del problema non può essere meramente quantitativa sul versante dell'organizzazione dell'offerta e dei volumi della produzione, ma deve coniugare il bisogno espresso con adeguate strategie di governo della domanda, che tenga conto di rigorosi criteri sia di appropriatezza che di priorità delle prestazioni;

precisato che l'obiettivo deve essere quello di promuovere la capacità del S.S.N. di intercettare il reale bisogno di salute, di efficientare l'appropriatezza e di rendere compatibile la domanda con la garanzia dei Lea;

ribadito quale principio fondamentale del sistema di presa in carico, per quanto riguarda i progetti di residenzialità e domiciliarità, quello di tenere conto delle situazioni in cui si ravvisano caratteri di urgenza per aspetti sanitari e/o sociali che determinano una priorità di accesso;

ritenuto di dare alle sopra richiamate UVG anche il ruolo di supporto alla famiglia nella scelta tra ricovero in residenzialità e permanenza a domicilio e, in quest'ultimo caso, nell'orientamento nella rete dei servizi;

ritenuto di attribuire alle ASL la responsabilità dei controlli rispetto all'effettiva erogazione delle prestazioni previste per dare attuazione al Progetto Individuale;

ritenuto di demandare a successivi provvedimenti la definizione delle regole e dei criteri attuativi che saranno proposti dalle competenti Direzioni Regionali Sanità e Coesione Sociale e, in particolare:

·       adeguamento del sistema di valutazione multidimensionale del bisogno;
·       contenuti del Progetto Individuale;
·       prestazioni erogabili al domicilio;
·       soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni;
·       modalità di remunerazione e rendicontazione delle prestazioni;
·       modalità di effettuazione dei controlli;

precisato che per l'attuazione dei provvedimenti di cui al punto precedente è necessario acquisire sulla presente deliberazione il parere favorevole da parte dei Ministeri competenti;

visti i seguenti provvedimenti legislativi e amministrativi:

-          l.r. n. 5 del 2015 avente ad oggetto: "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015;

-          visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001;

-          visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, punto 1 C;

tutto ciò premesso e considerato;

udita la proposta del relatore,

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare l’allegato A) parte integrante del presente provvedimento, che delinea il quadro di rinnovamento del sistema della residenzialità per le persone anziane non autosufficienti;

2. di dare atto che l'avvio delle azioni di cui all'allegato A) è previsto a partire dal 30 giugno 2015;

3. di stabilire, con decorrenza 2015, quale limite invalicabile di spesa a carico del SSR l'importo complessivo annuo di 280 milioni di euro, in incremento di 15 milioni di euro rispetto alla pianificazione economico-finanziaria definita per l'esercizio 2014; che troveranno copertura nel fondo indistinto delle ASR per l’anno 2015;

4. di stabilire che il riparto delle risorse alle ASL sarà effettuato con successivo provvedimento dalla competente Direzione Regionale Sanità, in applicazione dei criteri già definiti per ogni misura dalla D.G.R. n. 16-6690 del 19 novembre 2013, tenuto conto delle rendicontazioni finali relative all'esercizio 2014;



5. di demandare a successive deliberazioni la definizione delle regole e dei criteri attuativi che saranno proposti dalle competenti Direzioni Regionali Sanità e Coesione Sociale e, in particolare:

·       adeguamento del sistema di valutazione multidimensionale del bisogno;
·       contenuti del Progetto Individuale;
·       prestazioni erogabili al domicilio;
·       soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni;
·       modalità di remunerazione e rendicontazione delle prestazioni;
·       modalità di effettuazione dei controlli;

6. di dare mandato alle competenti Direzioni Regionali Sanità e Coesione Sociale per la puntuale applicazione di quando disposto con il presente provvedimento, ed i relativi allegati, per quanto qui non precisato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

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