Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi per la promozione delle risorse turistiche piemontesi e per la commercializzazione del prodotto turistico del Piemonte, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96, per il triennio 2015-2017.



L’art. 16 della l.r. 22 ottobre 1996,  n. 75 “Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” prevede la concessione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso specifiche località o verso il Piemonte in generale.



L’art. 17 della l.r. 75/96 prevede la concessione di contributi per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese ovvero per servizi prodotti in Piemonte dalle imprese turistiche, compresa l’acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra domanda e offerta;



            ritenuto pertanto necessario approvare i criteri per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96 per il triennio 2015-2017 come definiti negli Allegati A) e B) del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per consentire la definizione e l’approvazione dei rispettivi “Avvisi”, una volta verificata la dotazione di risorse assegnate allo scopo;



nell’ambito dello stanziamento del bilancio di previsione per l’anno 2015, sia in termini di competenza sia in termini di cassa,  sono individuabili le risorse per il sostegno di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare le risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96, così assicurate:



€  300.000,00 (art. 16) – cap. 171526/2015 – UPB A20101;

€ 337.871,86 (art. 17) di cui € 200.000,00 sul cap. 188732/2015 – UPB A20101 – e € 137.871,86 già impegnati con DD n. 577/2014 (imp. n. 3007/2014 – cap. 188732/2014);

           

stante quanto sopra premesso;

           

            richiamato il “Decalogo di promozione turistica”, approvato con D.G.R. n. 9 – 120 del 31.05.2010, con cui vengono fornite le regole per una promozione efficace ed etica del Piemonte a cui dovranno strettamente attenersi tutti coloro i quali vorranno accedere a contributi pubblici regionali, per azioni di promozione turistica del Piemonte;



            vista la DGR n. 17 – 6775 del 28.11.2013 “Nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della DGR n. 18 – 1800 del 04.04.2011” e s.m.i.;



            visto il “Quadro delle azioni di promozione e informazione turistica per l’anno 2015 comprensivo delle iniziative regionali connesse con l’evento EXPO Milano 2015”, approvato con DGR n. 18 – 1440 del 18.05.2015, con cui si indicano le manifestazioni ed iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione dei prodotti turistici;



           vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



            vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;



            vista la legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017";



            vista la D.G.R. n. 1 - 1450 del 25.05.2015 "Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e sul bilancio pluriennale 2015-2017 ";



            visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42;



dato atto che i contributi ai sensi dell’art. 17 della l.r. 75/96 sono concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013 ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purchè soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento;



visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e relative circolari attuative della Regione Piemonte;



            vista la convenzione quadro (approvata DGR n. 2 - 13588 del 22/03/2010, in attuazione della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 “Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”) che disciplina i rapporti tra le parti, le finalità, le regole di gestione e di controllo relative allo svolgimento delle attività affidate dalla Regione a Finpiemonte s.p.a.;



dato atto che, a partire dall’esercizio finanziario 2009, le risorse destinate a dare attuazione agli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96 sono state affidate allo specifico “Fondo” costituito presso Finpiemonte  s.p.a.;



ritenuto di dare continuità a tale affidamento anche per il triennio 2015-2017, precisando che la gestione del Fondo da parte di Finpiemonte s.p.a. è limitata all’erogazione dei contributi sulla base delle istruttorie e dei provvedimenti assunti dal Settore regionale competente;



ritenuto di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l’affidamento dell’incarico di cui sopra a Finpiemonte s.p.a., contenente modalità, durata e costi  nel rispetto della convenzione quadro approvata con D.G.R. n. 2  - 13588 del 22/03/2010;



ritenuto altresì di stabilire che, nel caso si rendano disponibili sui competenti capitoli del bilancio regionale 2015 maggiori risorse, queste saranno destinate con deliberazione di Giunta regionale ad incrementare le somme per il sostegno di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare le risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96 e secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento;



tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,



d e l i b e r a



 -di approvare i criteri per l’assegnazione dei contributi per la promozione delle risorse turistiche piemontesi, ai sensi dell’art. 16 della l. r. 75/96,  per gli anni 2015 – 2016 - 2017, di cui all’allegato A) del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 



-di approvare i criteri per l’assegnazione dei contributi per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 75/96,  per gli anni 2015 – 2016 - 2017, di cui all’allegato B) del presente provvedimento quale  parte integrante e sostanziale dello stesso;



-di dare atto che i contributi ai sensi dell’art. 17 della l.r. 76/96 sono concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013 ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purchè soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento;



-di dare atto che le risorse da destinare ai contributi, concedibili secondo i criteri di cui agli allegati A) e B), sono assicurate  per l’annualità 2015, sia in termini di competenza che di cassa,  come segue:



€  300.000,00 (art. 16) – cap. 171526/2015 – UPB A20101;

€ 337.871,86 (art. 17) di cui € 200.000,00 sul cap. 188732/2015 – UPB A20101 – e € 137.871,86 già impegnati con DD n. 577/2014 (imp. n. 3007/2014 – cap. 188732/2014);



-di demandare alla Direzione competente l’approvazione degli Avvisi per  la presentazione delle domande di contributo ai sensi degli artt.16 e 17 della l.r. 75/96 per l’anno 2015 e dei rispettivi “modelli di domanda”, all’assunzione di specifico provvedimento dirigenziale;



-di avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale “in house providing”, per lo svolgimento delle attività inerenti l’erogazione dei contributi, definiti in attuazione degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96;



-di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l’affidamento dell’incarico di cui sopra  a Finpiemonte s.p.a. secondo le modalità, la durata ed i costi, che saranno stabiliti con successivo atto dirigenziale, nel rispetto della convenzione quadro approvata con DGR n. 2 – 13588  del 22/03/2010;



-di stabilire che, nel caso si rendano disponibili sui competenti capitoli del bilancio regionale 2015 maggiori risorse, queste saranno destinate con deliberazione di Giunta regionale ad incrementare le somme per il sostegno di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare le risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96 e secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento;



Eventuali aggiornamenti dei criteri 2015–2017 per l’assegnazione dei contributi in argomento nonché delle modalità di erogazione dei medesimi saranno oggetto di specifico provvedimento deliberativo.



La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.



D.G.R.  n.           del           2015Allegato A)



CRITERI ART. 16 L.R. 75/96

La l.r. 22 ottobre 1996, n. 75 ”Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”  disciplina l’organizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte  e prevede all’art. 16 la concessione di “contributi a enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso specifiche località o verso il Piemonte in generale”.

La normativa in questione prevede che i contributi possono essere concessi sia per manifestazioni e iniziative realizzate in Piemonte che per la loro rilevanza o per la loro natura rivestono una funzione promozionale nei confronti della domanda turistica potenziale italiana ed estera, sia per quelle realizzate al di fuori della località che si intende promuovere, nei limiti di competenza dei soggetti proponenti.

Ai fini della concessione di tali contributi sono qui di seguito descritti i criteri che dovranno essere recepiti dall’”Avviso di presentazione di domanda di contributo ai sensi dell’art. 16 della l.r. 75/96”, da approvare con specifico provvedimento dirigenziale e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito web una volta definite e disponibili le relative risorse.



1 - Beneficiari

Possono accedere ai contributi:

a)    gli enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte;

b)    le associazioni senza scopo di lucro, con sede legale in Piemonte, aventi nell’oggetto sociale finalità di tipo turistico e turistico-enogastronomico.

Le associazioni di cui sopra per accedere al contributo devono operare sul territorio regionale da almeno due anni.



2 - Tipologie di interventi ammissibili

2.1. Le manifestazioni e iniziative devono essere di particolare rilevanza, finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso il Piemonte.

In particolare, il sostegno finanziario è indirizzato a manifestazioni ed iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione dei prodotti turistici, in particolare: montagna invernale - neve, montagna estiva – vacanza attiva, laghi (turismo leisure sui laghi), Torino (city break), sistema collinare (vacanza attiva, cultura, benessere ed enogastronomia), turismo culturale (patrimonio culturale: città d’arte, borghi, residenze reali e castelli, musei, ecc; tradizione e folklore), turismo religioso (Sacri Monti, Via Francigena, Santuari, itinerari della fede), enogastronomia, eventi culturali, sportivi e comunque connotabili turisticamente, benessere, shopping, MICE, che favoriscono ricadute economiche sul territorio interessato.

2.2.  I contributi sono concessi per la realizzazione di azioni di comunicazione e di attività di promo-pubblicità, nell’ambito di manifestazioni e iniziative organizzate nelle località del Piemonte che valorizzino l’offerta turistica e contribuiscano all’arricchimento del prodotto turistico della regione, con particolare attenzione alle manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale svolte in raccordo con l’Agenzia Turistica Locale competente e commercializzati tramite gli operatori turistici locali, in grado di consolidare la conoscenza del territorio turistico piemontese.  

2.3. Tutte le azioni per le quali è richiesto il contributo devono risultare coerenti e trovare attuazione nel rispetto di quanto stabilito dal “Decalogo di promozione turistica”, approvato con D.G.R. n. 9 - 120 del 31.05.2010.

2.4. Tali eventi sono riconducibili alle seguenti manifestazioni e iniziative:

a)   i carnevali di rilevanza nazionale e internazionale;

b)   le rievocazioni storiche;

c)    le manifestazioni di documentata natura e/o ricaduta turistica;

d)   le manifestazioni fieristiche finalizzate alla valorizzazione del prodotto turistico locale.

La rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative sostenibili è rappresentata dalla capacità di generare flussi turistici e di porsi come eventi di richiamo sovra-locale. 

2.5. Il finanziamento non è rivolto alla promozione di feste patronali e di sagre paesane (in quanto creatrici di “mobilità interna”, ma non di turismo).

2.6. Il sostegno regionale è concesso ad una sola manifestazione/iniziativa per soggetto organizzatore. Non è pertanto concesso il contributo a programmazioni annuali comprendenti manifestazioni o iniziative di diversa natura e contenuti.

2.7. Non è altresì concesso il finanziamento per la sola realizzazione di materiale promo-pubblicitario non collegata e compresa nell’ambito di manifestazioni e/o iniziative di cui al punto 2.4.



3 – Azioni e spese ammesse

3.1. Le azioni ammesse a contributo si limitano a quelle voci di spesa afferibili alle attività di comunicazione, di promozione - pubblicità della manifestazione/evento/iniziativa da realizzare attraverso i “media” o mediante la predisposizione di materiale informativo, anche mirato alla diffusione di pacchetti turistici legati all’iniziativa, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 4.5, secondo capoverso.

3.2.   Le spese devono essere riferite alle azioni ammesse a contributo realizzate nell’anno di competenza dello stanziamento regionale a cui fa riferimento il relativo “Avviso”.

3.3. Ai fini della quantificazione della spesa ammissibile valgono altresì le limitazioni introdotte con il “Decalogo di promozione turistica”, citato nel precedente punto 2.3.

3.4. Non rientrano nella spesa ammissibile le spese per il personale, le spese generali, l’ufficio stampa e l'I.V.A. se detraibile.



4 - Entità dei contributi

4.1. Il  contributo assegnabile alle  manifestazioni e alle  iniziative di cui al punto 2.4., lettere a), b), c), d) non potrà essere superiore al 50% della spesa promozionale  ammissibile e comunque non superiore a € 25.000,00.

4.2. Ai fini del contributo, la spesa promozionale considerata ammissibile deve essere compresa nel limite massimo del 25% del costo complessivo della manifestazione/evento/iniziativa, fatta salva la tipologia di cui al successivo punto 4.5.

4.3. Sulla base delle risorse regionali stanziate, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto, in misura uguale per ogni manifestazione/evento/iniziativa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, applicando altresì una riduzione proporzionale della spesa ammissibile.

4.4. In tutti i casi e, in particolare a seguito della riduzione proporzionale di cui al precedente punto 4.3., se il contributo concedibile/liquidabile risulterà di importo inferiore a € 5.000,00 questo non sarà assegnato ovvero liquidato.

4.5. Nei casi di manifestazioni/eventi/iniziative di rilevanza turistica nazionale/internazionale, il contributo massimo concedibile di cui sopra può essere incrementato, fino ad un massimo di € 70.000,00. La spesa ammissibile di tali manifestazioni/eventi/iniziative deve risultare pari ad almeno € 140.000,00; in questo caso la stessa potrà essere composta  non solo dall’uso e dalla produzione di media, ma anche dall’organizzazione di educational tour (rivolti a stampa qualificata e a operatori della domanda – T.O, AdV) e dall’ospitalità di testimonial di alto livello, di personalità di richiamo nazionale – internazionale coinvolte nel programma della manifestazione/evento/iniziativa.

La rilevanza turistica nazionale e internazionale della manifestazione o dell’iniziativa è data  dal possesso dei seguenti elementi:

a)    comprovata natura e/o ricaduta turistica della manifestazione o dell’iniziativa da documentare sulla base delle azioni di comunicazione di livello nazionale e internazionale previste (e/o riferibili a precedenti edizioni), dalle complessità e varietà dell’organizzazione e del programma previsto, dei risultati positivi raggiunti in termini di aumento dei flussi turistici e/o di ricadute turistico-economiche (riferiti a precedenti edizioni e/o iniziative comparabili), del numero di edizioni raggiunte;

b)    nel caso di manifestazioni promosse dai soggetti di cui al punto 1.a), le stesse devono essere patrocinate e  cofinanziate anche da almeno un Ente sovraordinato, C.C.I.A.A., Fondazione Bancaria o similare;

nel caso di manifestazioni promosse dai soggetti di cui al punto 1.b), le stesse devono essere patrocinate e cofinanziate non unicamente dal Comune sede di svolgimento ma anche da almeno un Ente sovracomunale, ad esempio Provincia, Stato, C.C.I.A.A., Fondazione Bancaria o similare;

c)    la manifestazione o l’iniziativa deve prevedere una promozione ad ampio raggio, estesa anche all’insieme del territorio di riferimento.

4.6. Eventuali richieste di concessione del contributo presentate antecedentemente alla pubblicazione dell’”Avviso” sono considerate solo se successivamente regolarizzate ai sensi dell’”Avviso” stesso una volta pubblicato.

4.7. Nel caso in cui una manifestazione, evento o iniziativa fruisca di contributi da parte di altre Direzioni regionali ovvero da altri enti pubblici, di diritto pubblico, di diritto privato, il contributo ai sensi dell’art. 16 della l.r. 75/96 può essere concesso/erogato purché la somma complessiva di tutti i contributi non superi l’80% dell’intero costo della manifestazione, evento o iniziativa; il superamento di tale percentuale, comporta la riduzione del contributo concesso ai sensi dell’art. 16 della l.r. 75/96.

4.8. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il beneficiario dovrà rendicontare la spesa ammissibile nella sua totalità ovvero pari al doppio del contributo stesso.

4.9. Non saranno finanziate manifestazioni o iniziative che impieghino gli animali come oggetti o come bersagli ovvero che siano in contrasto con le norme di cui alla Legge 20 luglio 2004 n. 189, che detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.



5 - Azioni promo-pubblicitarie/ Obblighi del beneficiario



Tutto il materiale promozionale realizzato deve recare la seguente dicitura: “con il contributo della Regione Piemonte” o comunque riportare il marchio istituzionale Regione Piemonte. A fronte del contributo regionale, il soggetto beneficiario è obbligato ad evidenziare l’identità e l’immagine coordinata del territorio regionale, garantendo la visibilità del marchio istituzionale dell’Ente, mediante l’inserimento del medesimo sui supporti di comunicazione e nelle azioni propagandistiche connesse alle manifestazioni e iniziative, oltre che favorendo la diffusione di campagne stampa pubblicitarie con le seguenti  modalità, pena l’applicazione di una riduzione del 20% del contributo concesso:

·         realizzazione materiale promozionale cartaceo;

·         realizzazione e produzione di spot promozionali radiofonici e/o televisivi;

·         esposizione di immagini del territorio piemontese e dei suoi prodotti di eccellenza su supporti audiovisivi, cd-rom, dvd;

·         acquisizione di spazi e/o pagine redazionali su quotidiani e riviste;

·         attivazione di siti internet.

E’ altresì richiesto di evidenziare il messaggio promozionale e la creatività relativi alla campagna di comunicazione regionale vigente o sue declinazioni su tutto il materiale cartaceo e multimediale,specificati nel relativo “Avviso”.



6 - Risorse finanziarie disponibili

Le risorse regionali destinabili al sostegno delle manifestazioni e delle iniziative di cui alla normativa in questione sono stanziate sul pertinente capitolo del bilancio di previsione per gli anni 2015 – 2016 –  2017.  

D.G.R.  n.            del        2015Allegato B)


CRITERI ART. 17 L.R. 75/96
La l.r. 22 ottobre 1996, n. 75 ”Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” che disciplina l’organizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, prevede all’art. 17 la concessione di contributi per “la realizzazione di programmi promozionali finalizzati alla commercializzazione del prodotto turistico piemontese, ovvero dei servizi prodotti in Piemonte dalle imprese turistiche e da coloro che esercitano attività turistiche organizzati per la vendita, compresa l’acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra domanda e offerta”.
Ai fini della concessione di tali contributi sono qui di seguito descritti i criteri che dovranno essere recepiti dall’”Avviso di presentazione di domanda di contributo ai sensi dell’art. 17 della l.r. 75/96”, da approvare con specifico provvedimento dirigenziale e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito web una volta definite e disponibili le relative risorse.

1 – Beneficiari
1.1. Possono accedere ai contributi:
a)    le cooperative, i consorzi e le società consortili di imprenditori turistici, dotati di una adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano almeno dieci soci e dispongano di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte;
b)    i consorzi di 2° grado, composti da almeno 5 organismi associativi costituiti nelle forme di cui alla lettera a) dotati di una adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano complessivamente almeno dieci soci e dispongano di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte;
c)    i consorzi di agenzie di viaggio nonché le associazioni di queste ultime;
1.2. Per l'ammissibilità al contributo è necessario, come specificato nella legge, che il soggetto beneficiario sia dotato di adeguata struttura organizzativa e tecnica (uffici, impianti tecnologici, personale) in grado di fare fronte, oltre all’attività di promozione, anche alla successiva attività di commercializzazione e pertanto:
-           la sede legale del consorzio deve essere sul territorio piemontese;
-           gli associati del consorzio devono essere imprenditori turistici, iscritti al Registro delle imprese, istituito presso ciascuna Camera di Commercio piemontese, ai sensi dell’art. 8 della Legge 580 del 1993;
-           un associato del consorzio non può essere socio di altri consorzi, ai fini della concessione del contributo;
1.3. I soggetti beneficiari devono essere costituiti ed operanti sul territorio da almeno tre anni precedenti quello di riferimento della richiesta di contributo.



2 –  Programmi di promo-commercializzazione
2.1. I programmi promo-commerciali possono ottenere il contributo se coerenti con le linee di indirizzo programmatico e procedurale della Regione in materia di promozione turistica e, prioritariamente, quelli realizzati secondo modalità di collaborazione e di integrazione tra i soggetti di cui al punto 1.
E’ considerato elemento di valutazione positiva il coinvolgimento, nella realizzazione dei programmi promo-commerciali realizzati dai soggetti di cui al punto 1,  il coinvolgimento del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (CEIP), e delle Agenzie Turistiche Locali (A.T.L.) competenti per territorio, anche attraverso una condivisione della progettualità promossa da questi enti.
2.2. I prodotti turistici oggetto dei programmi promo-commerciali sono: montagna invernale - neve, montagna estiva – vacanza attiva, laghi (turismo leisure sui laghi), turismo culturale (patrimonio culturale: città d’arte, borghi, residenze reali e castelli, musei, ecc; tradizione e folklore), turismo religioso (Sacri Monti, Via Francigena, Santuari, itinerari della fede), enogastronomia, grandi eventi culturali e sportivi, benessere, shopping, MICE.
Le azioni di promo-commercializzazione devono altresì essere riferite ai mercati e ai target indicati dai Piani regionali annuali ovvero dai ”Quadri di azioni di promozione e informazione turistica”, approvati annualmente dalla Giunta regionale.
2.3. I programmi in questione dovranno inoltre essere articolati predisponendo pacchetti turistici idonei alla fruizione dei principali prodotti turistici del territorio e commercializzati dai soggetti di cui al punto 1. o tramite operatori del settore.
2.4. Tutte le azioni per le quali è richiesto il contributo devono risultare coerenti e trovare attuazione nel rispetto di quanto stabilito dal “Decalogo di promozione turistica”, approvato con D.G.R. n. 9 – 120 del 31.05.2010.
3 – Azioni e spese ammesse
3.1 Sono concessi contributi per la realizzazione di programmi di promo-commercializzazione dei prodotti turistici regionali, comprensivi anche dell’acquisizione e della messa in opera.
Le azioni ammesse a contributo, comprese nel programma di promo-commercializzazione, a cui devono essere riferite le spese esposte sono le seguenti:
          I.    gli studi, le indagini, i sondaggi di opinione, le ricerche di mercato;
        II.    campagne e azioni promo-pubblicitarie;
       III.    la partecipazione a fiere, a saloni, a workshop e a manifestazioni di commercializzazione del prodotto turistico;
      IV.    l’organizzazione e la realizzazione di educational tour per giornalisti e operatori;
       V.    l'organizzazione di incontri con la stampa, ai quali deve essere prevista una presenza regionale;
      VI.    l'organizzazione di incontri di promozione commerciale del prodotto turistico con agenti di viaggio, organizzazioni turistiche e del tempo libero, organizzazioni degli utenti nonché consumatori finali;
     VII.    la pubblicazione e la diffusione di materiale pubblicitario e informativo (pieghevoli, opuscoli, cataloghi, manifesti, cartine, audiovisivi, ecc.);
   VIII.    la predisposizione e la promozione di pacchetti turistici;
      IX.    infrastrutture e impianti tecnologici funzionali al miglioramento della comunicazione;
       X.    allestimenti di spazi di promo-commercializzazione turistica.
Sono ammesse inoltre le spese generali di funzionamento del consorzio, le spese per l’acquisto di beni strumentali finalizzati all’attività del medesimo e di personale, da considerare rispettivamente: spese generali in misura del 15% sul totale; beni strumentali in misura del 20% sul totale; personale, in misura rapportata al tempo di lavoro dedicato dal dipendente alla realizzazione dei programmi di promo-commercializzazione oggetto della richiesta di contributo.
3.2. Per gli impianti tecnologici concorrono a costituire la spesa ammissibile:
-          l'acquisto e la messa in opera degli impianti;
-          la predisposizione e il lancio di programmi, anche mediante sistemi informativi già operanti. A tal proposito dette spese dovranno risultare finalizzate a migliorare la comunicazione, la promozione e la commercializzazione del prodotto attraverso il sito web dedicato.
3.3. Le spese devono essere riferite alle azioni ammesse a contributo realizzate nell’anno di competenza dello stanziamento regionale e a cui fa riferimento il relativo “Avviso”.
3.4. Non rientra nella spesa ammissibile l'I.V.A.
3.5. Ai fini della quantificazione della spesa ammissibile valgono le limitazioni introdotte con il “Decalogo di promozione turistica”, citato nel precedente punto 2.4.
4 – Entità del contributo
4.1. L’entità del contributo non potrà essere superiore al 60% della spesa ammissibile e comunque non superiore a  € 80.000,00.
4.2. L’assegnazione del contributo di cui sopra è effettuata nel rispetto del “de minimis” ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24.12.2013) e della D.G.R. n. 43 – 6907 del 17.09.2007 e non deve essere preventivamente notificata alla U.E. purché soddisfi le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
4.3. In relazione alle risorse regionali stanziate, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto (rispetto alla percentuale massima prevista del 50%), in misura uguale per ogni programma di promo-commercializzazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, applicando altresì una riduzione proporzionale della spesa ammissibile.
4.4. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il beneficiario dovrà rendicontare la spesa ammissibile nella sua totalità ovvero pari al doppio del contributo stesso. 

 5 -  Azioni promo-pubblicitarie/ Obblighi del beneficiario
A fronte del contributo regionale, il soggetto beneficiario è obbligato ad evidenziare l’identità e l’immagine coordinata del territorio piemontese, garantendo la visibilità del marchio istituzionale della Regione Piemonte, mediante l’inserimento del medesimo sui supporti di comunicazione e nelle azioni propagandistiche connesse, e favorendo inoltre  la diffusione di campagne stampa pubblicitarie con le seguenti modalità, pena l’applicazione di una riduzione del 20% del contributo concesso:
·         realizzazione materiale promozionale cartaceo;
·         realizzazione e produzione di spot promozionali radiofonici e/o televisivi;
·         esposizione di immagini del territorio piemontese e dei suoi prodotti di eccellenza su supporti audiovisivi, cd-rom, dvd;
·         acquisizione di spazi e/o pagine redazionali su quotidiani e riviste;
·         attivazione di siti internet.
  
E’ altresì richiesto di evidenziare il messaggio promozionale e la creatività relativi alla campagna di comunicazione regionale vigente o sue declinazioni su tutto il materiale cartaceo e multimediale, specificati nel relativo “Avviso”.

6 - Risorse finanziarie disponibili
Le risorse regionali destinabili al sostegno dei programmi di promo-commercializzazione di cui alla normativa in questione saranno stanziate sul pertinente capitolo del bilancio di previsione per gli anni 2015 – 2016 -2017.

 


Post popolari in questo blog

Presentazione di progetti a Enel Cuore

Erogazioni ordinarie della Fondazione CRT – I sessione 2024

Bando Patrocini onerosi Consiglio regionale del Piemonte - prima scadenza 29 marzo 2024