Approvata la modifica al Piano triennale per il diritto allo studio




L’adeguamento del Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 è stato approvato dal Consiglio regionale con 27 voti favorevoli e 7 non votanti, nella seduta del 19 gennaio.

La modifica introdotta riguarda la parte concernente gli assegni di studio, in relazione all’ordine del giorno 570, approvato dal Consiglio regionale il 15 dicembre e sottoscritto dai gruppi Pd e FI.

L’assessore regionale all’Istruzione, è intervenuta illustrando le “modifiche necessarie per la predisposizione del Piano tali da permettere la presentazione della domanda da parte delle famiglie in un unico bando per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016. La modifica prevede anche l’ampliamento dei termini per la presentazione delle domande a 80 giorni. Si dovrebbe riuscire a pubblicare il bando entro la metà di febbraio”.


Proposta di deliberazione n. 137
Adeguamento del Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 alle disposizioni di cui agli articoli 52 e 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015)



Il Consiglio regionale


vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) con la quale la Regione Piemonte sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;



visto, in particolare, l’articolo 12 della medesima legge regionale, che prevede che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroghi, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle spese sostenute per iscrizione e frequenza e per libri di testo, attività integrative e trasporti;



rilevato che la stessa norma stabilisce che tali assegni siano attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:

a)             per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare;

b)             per libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.



considerato che, in base al comma 5 del già citato articolo 12 della l.r. 28/2007, il piano triennale degli interventi, previsto dall’articolo 27 della stessa legge regionale, definisce, tra l’altro, le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento;



visto il piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 142 - 50340 del 29 dicembre 2011, così come modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14-36707 dell’11 novembre 2014 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio regionale n. 60-10487 del 17 marzo 2015;



considerato che il piano triennale di interventi 2012-2014 è stato prorogato anche per l’anno 2016 sulla base della previsione di cui all’articolo 54, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015);



visto l’articolo 54, comma 2, della l.r. 26/2015, a norma del quale il bando previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007 per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico ed è approvato entro il 31 gennaio 2016;



considerato che l’articolo 52, comma 2, della l.r. 26/2015, nel modificare il punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 28/2007, ferme restando le competenze dei comuni trasferisce in capo alla Regione l’istruttoria delle domande di assegno;



visto l’ordine del giorno n. 574 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015, con il quale il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale, tra l’altro, a prevedere nel bando per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, in considerazione della doppia annualità, una premialità per le famiglie che presentino domanda per entrambi gli anni pari a una percentuale indicativamente non inferiore a 1,6 annualità su due;



dato atto che il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa, nella versione vigente, nel dettare le disposizioni applicative dell’articolo 12 della l.r. 28/2007, al Capitolo “Assegni di studio”, prevede, tra l’altro che l’erogazione dell’assegno per iscrizione e frequenza oppure per libri di testo, POF e trasporti avvenga  annualmente, a seguito di emissione di  apposito bando e che la raccolta delle domande e la relativa istruttoria siano di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica;



dato ulteriormente atto che lo stesso piano triennale, nel testo oggi vigente, non contempla alcun meccanismo di premialità legato alla contestuale presentazione della domanda su due annualità, possibilità solo ora introdotta a seguito dell’approvazione dell’ordine del giorno sopra richiamato;



considerato che, per consentire all’amministrazione regionale l’emissione del nuovo bando unico per l’erogazione degli assegni di studio di cui all’articolo 12 della l.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, occorre adeguare il suddetto piano triennale alle previsioni degli articoli 52 e 54 della l.r. 26/2015, così da regolamentare, tra l’altro, l’applicazione del meccanismo di premialità introdotto dall’ordine del giorno già menzionato;



ritenuto, in particolare, di applicare tale meccanismo di premialità prevedendo che, qualora il richiedente, avendone titolo, presenti istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno scolastico 2015/2016, il contributo massimo erogabile per ciascun figlio venga determinato sommando al contributo massimo erogabile di importo maggiore riferito ad una delle due annualità il sessanta per cento del contributo massimo erogabile di importo minore riferito all'altra annualità;



preso atto che la Giunta regionale ha provveduto a sentire la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa in data 8 gennaio 2016 tenendo conto delle indicazioni dalla stessa espresse;

           

vista la deliberazione della Giunta n. 17-2797 dell’11 gennaio 2016 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;



acquisito il parere favorevole della VI Commissione consiliare permanente, espresso (all’unanimità / a maggioranza) in data 14 gennaio 2016





delibera



- di approvare, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della l.r. 28/2007, l’adeguamento dell’Allegato 1, Capitolo “Assegni di studio”, del piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 142 - 50340 del 29 dicembre 2011, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 60-10487 del 17 marzo 2015, alle previsioni di cui agli articoli 52 e 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) secondo quanto previsto all’allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante



- di dare atto che il testo del Capitolo “Assegni di studio” del piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente deliberazione è contenuto nell’allegato B, che costituisce parte integrante della stessa.









ALLEGATO A



Modifiche al piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 142 - 50340 del 29 dicembre 2011





 1. Nei sotto capitoli “I ISCRIZIONE E FREQUENZA (ARTICOLO 12 , COMMA 1, LETTERA A)” e “II LIBRI DI TESTO, ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)” del capitolo “ASSEGNI DI STUDIO” il paragrafo



“Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c) punto 4, della l.r. 28/2007, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica. I comuni, entro il termine di centocinquanta giorni dalla scadenza del bando, trasmettono alla Regione gli esiti dell’istruttoria sulle domande pervenute” 



è sostituito con il seguente paragrafo:



“Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall’articolo 52 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015), la compilazione delle domande è di competenza  dei  comuni  sede  di  autonomia  scolastica.”







2. Dopo il sotto capitolo “II LIBRI DI TESTO, ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)” del capitolo “ASSEGNI DI STUDIO” è aggiunto il seguente sotto capitolo:



 “III DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016”



Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26, il bando previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007 per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico.

Con l’emissione del bando, ciascun richiedente, avendone titolo, potrà:

-       presentare istanza di assegno di studio sull’anno scolastico 2014/2015;

-       presentare istanza di assegno di studio sull’anno scolastico 2015/2016;

-       presentare istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno scolastico 2015/2016.

Per ciascuna istanza, resta fermo il limite di cui all’articolo 27, comma 3 della l.r. 27/2008.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall’articolo 52 della l.r. 26/2015, la compilazione delle domande è di competenza dei comuni  sede  di  autonomia  scolastica.



In base all’ordine del giorno n. 574 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015, qualora il richiedente, avendone titolo, presenti istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno scolastico 2015/2016, il contributo per ciascun figlio viene determinato sommando al contributo di importo maggiore riferito ad una delle due annualità il sessanta per cento del contributo di importo minore riferito all'altra annualità.



L’ammontare dell’assegno erogato non potrà, comunque, superare l’importo delle spese effettivamente sostenute nelle rispettive annualità.”

Il Consiglio regionale



vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) con la quale la Regione Piemonte sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;



visto, in particolare, l’articolo 12 della medesima legge regionale, che prevede che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroghi, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle spese sostenute per iscrizione e frequenza e per libri di testo, attività integrative e trasporti;



rilevato che la stessa norma stabilisce che tali assegni siano attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:

a)             per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare;

b)             per libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.



considerato che, in base al comma 5 del già citato articolo 12 della l.r. 28/2007, il piano triennale degli interventi, previsto dall’articolo 27 della stessa legge regionale, definisce, tra l’altro, le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento;



visto il piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 142 - 50340 del 29 dicembre 2011, così come modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14-36707 dell’11 novembre 2014 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio regionale n. 60-10487 del 17 marzo 2015;



considerato che il piano triennale di interventi 2012-2014 è stato prorogato anche per l’anno 2016 sulla base della previsione di cui all’articolo 54, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015);



visto l’articolo 54, comma 2, della l.r. 26/2015, a norma del quale il bando previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007 per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico ed è approvato entro il 31 gennaio 2016;



considerato che l’articolo 52, comma 2, della l.r. 26/2015, nel modificare il punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 28/2007, ferme restando le competenze dei comuni trasferisce in capo alla Regione l’istruttoria delle domande di assegno;



visto l’ordine del giorno n. 574 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015, con il quale il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale, tra l’altro, a prevedere nel bando per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, in considerazione della doppia annualità, una premialità per le famiglie che presentino domanda per entrambi gli anni pari a una percentuale indicativamente non inferiore a 1,6 annualità su due;



dato atto che il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa, nella versione vigente, nel dettare le disposizioni applicative dell’articolo 12 della l.r. 28/2007, al Capitolo “Assegni di studio”, prevede, tra l’altro che l’erogazione dell’assegno per iscrizione e frequenza oppure per libri di testo, POF e trasporti avvenga  annualmente, a seguito di emissione di  apposito bando e che la raccolta delle domande e la relativa istruttoria siano di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica;



dato ulteriormente atto che lo stesso piano triennale, nel testo oggi vigente, non contempla alcun meccanismo di premialità legato alla contestuale presentazione della domanda su due annualità, possibilità solo ora introdotta a seguito dell’approvazione dell’ordine del giorno sopra richiamato;



considerato che, per consentire all’amministrazione regionale l’emissione del nuovo bando unico per l’erogazione degli assegni di studio di cui all’articolo 12 della l.r. 28/2007 per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, occorre adeguare il suddetto piano triennale alle previsioni degli articoli 52 e 54 della l.r. 26/2015, così da regolamentare, tra l’altro, l’applicazione del meccanismo di premialità introdotto dall’ordine del giorno già menzionato;



ritenuto, in particolare, di applicare tale meccanismo di premialità prevedendo che, qualora il richiedente, avendone titolo, presenti istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno scolastico 2015/2016, il contributo massimo erogabile per ciascun figlio venga determinato sommando al contributo massimo erogabile di importo maggiore riferito ad una delle due annualità il sessanta per cento del contributo massimo erogabile di importo minore riferito all'altra annualità;



preso atto che la Giunta regionale ha provveduto a sentire la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa in data 8 gennaio 2016 tenendo conto delle indicazioni dalla stessa espresse;

           

vista la deliberazione della Giunta n. 17-2797 dell’11 gennaio 2016 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;



acquisito il parere favorevole della VI Commissione consiliare permanente, espresso (all’unanimità / a maggioranza) in data 14 gennaio 2016





delibera



- di approvare, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della l.r. 28/2007, l’adeguamento dell’Allegato 1, Capitolo “Assegni di studio”, del piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 142 - 50340 del 29 dicembre 2011, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 60-10487 del 17 marzo 2015, alle previsioni di cui agli articoli 52 e 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) secondo quanto previsto all’allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante



- di dare atto che il testo del Capitolo “Assegni di studio” del piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente deliberazione è contenuto nell’allegato B, che costituisce parte integrante della stessa.









ALLEGATO A



Modifiche al piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 142 - 50340 del 29 dicembre 2011





 1. Nei sotto capitoli “I ISCRIZIONE E FREQUENZA (ARTICOLO 12 , COMMA 1, LETTERA A)” e “II LIBRI DI TESTO, ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)” del capitolo “ASSEGNI DI STUDIO” il paragrafo



“Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c) punto 4, della l.r. 28/2007, la raccolta delle domande e la relativa istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica. I comuni, entro il termine di centocinquanta giorni dalla scadenza del bando, trasmettono alla Regione gli esiti dell’istruttoria sulle domande pervenute” 



è sostituito con il seguente paragrafo:



“Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall’articolo 52 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015), la compilazione delle domande è di competenza  dei  comuni  sede  di  autonomia  scolastica.”







2. Dopo il sotto capitolo “II LIBRI DI TESTO, ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)” del capitolo “ASSEGNI DI STUDIO” è aggiunto il seguente sotto capitolo:



 “III DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016”



Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26, il bando previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007 per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico.

Con l’emissione del bando, ciascun richiedente, avendone titolo, potrà:

-       presentare istanza di assegno di studio sull’anno scolastico 2014/2015;

-       presentare istanza di assegno di studio sull’anno scolastico 2015/2016;

-       presentare istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno scolastico 2015/2016.

Per ciascuna istanza, resta fermo il limite di cui all’articolo 27, comma 3 della l.r. 27/2008.

Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall’articolo 52 della l.r. 26/2015, la compilazione delle domande è di competenza dei comuni  sede  di  autonomia  scolastica.



In base all’ordine del giorno n. 574 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015, qualora il richiedente, avendone titolo, presenti istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno scolastico 2015/2016, il contributo per ciascun figlio viene determinato sommando al contributo di importo maggiore riferito ad una delle due annualità il sessanta per cento del contributo di importo minore riferito all'altra annualità.



L’ammontare dell’assegno erogato non potrà, comunque, superare l’importo delle spese effettivamente sostenute nelle rispettive annualità.”


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